N. 45 del 22 dicembre 2025
Decontribuzione Sud: prevale il buonsenso
Dopo il parere negativo del Governo, che aveva gelato le aspettative della categoria, la Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento che riconosce anche agli intermediari assicurativi il diritto a beneficiare degli esoneri contributivi previsti dalle Legge di bilancio del 2021, il cosiddetto provvedimento “decontribuzione sud e under 36”.
Il Sindacato Nazionale Agenti ha espresso la propria soddisfazione per questo importante risultato che, tuttavia, non soddisfa appieno le attese degli agenti, i quali si vedono riconoscere il diritto soltanto a partire dal secondo semestre del 2022, restando invece escluso il periodo del 2021 e fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, anche chi non ha usufruito della decontribuzione potrà farlo mediante compensazione con i contributi dovuti per il 2026, previa presentazione di una specifica istanza.
Non cesseranno comunque gli sforzi di Sna per ottenere il pieno riconoscimento del beneficio della decontribuzione per l’intero periodo trascorso. “Il Sindacato nazionale agenti – ha affermato il presidente Claudio Demozzi – continuerà a vigilare e a collaborare con le istituzioni affinché venga completato il percorso di pieno riconoscimento dei diritti degli agenti assicurativi, nella convinzione che un sistema assicurativo sano passi anche dal rispetto e dalla valorizzazione del lavoro delle agenzie”.
Si tratta di un risultato che arriva dopo una lunga e complessa battaglia condotta da anni dal Sindacato, sia a livello europeo che nazionale, fino a vedere riconosciuta, dapprima dal mondo politico e oggi dalle Istituzioni, la corretta lettura di una situazione alla quale le norme non rendevano giustizia. È questo che, sul piano del principio, rende particolarmente importante un risultato che afferma, si spera definitivamente, che esiste una evidente e sostanziale differenza tra le imprese di assicurazione e quelle degli intermediari assicurativi, che appartengono a due settori ciascuno con le proprie specificità e che non potranno più essere considerate, ai fini fiscali e amministrativi, un unicum indistinto.