N. 36 del 30 settembre 2025
Arbitro Assicurativo. Sna completa la procedura di comunicazione all’Ivass quale referente collettivo.
Nei giorni scorsi la Direzione Sna ha comunicato all’Ivass l’elenco supplementare delle deleghe ricevute dai propri iscritti che hanno nominato il Sindacato come referente collettivo per la gestione dei ricorsi dinanzi all’Arbitro Assicurativo.
Come è noto, il termine per la nomina di Sna quale referente collettivo era scaduto il 30 luglio 2025, ma la Direzione del Sindacato aveva ottenuto dall’Ivass la possibilità di includere nell’elenco anche le adesioni giunte nei giorni successivi alla scadenza.
Il servizio, che Sna svolge gratuitamente, è riservato ai soli iscritti in regola con il versamento delle quote associative che ne abbiano fatto richiesta mediante la sottoscrizione e l’inoltro dell’apposito modulo di protocollo procedurale.
La risorsa interna per il servizio di referente collettivo è L’Avv. Gianluigi Grieco, dell’Area legale Sna.
Sna invita gli iscritti interessati al servizio che abbiano dubbi sulla propria regolarità contributiva, a prendere contatti con gli uffici di Milano per avere la conferma di poter essere inclusi fra i fruitori.
Corte d’Appello di Roma: Anapa e Giovanni Puxeddu hanno scritto cose inveritiere a danno di Sna. Condannati
Sono trascorsi ormai cinque anni da quando Giovanni Puxeddu, agente di Assicurazioni Generali a Nuoro ed autore nel 2017 di un articolo pubblicato per ANAPA (l’Associazione di Vincenzo Cirasola) nel quale si criticava pesantemente il Sindacato Nazionale Agenti (SNA) per non aver voluto agire contro Prima Assicurazioni e la sua campagna pubblicitaria.
Secondo Puxeddu, il Sindacato avrebbe evitato di muoversi contro questa agenzia per non alterare le relazioni industriali con la compagnia Nobis che, secondo Puxeddu, sarebbe stata socia di Prima Assicurazioni. SNA ha fatto ricorso alla Magistratura in quanto l’articolo a firma Puxeddu conteneva evidenti distorsioni della realtà ed informazioni false, con grave danno di immagine per il Sindacato.
Secondo la Corte d’Appello di Roma (Sentenza numero 5392/2025 pubbl. 26/9/2025 RG 5671/2021 Rep. 5175/2025 del 26/9/25) la tesi del Sindacato è corretta, tanto che si legge in Sentenza: “Per quanto premesso, va quindi affermata la natura diffamatoria dell’articolo, in difetto di legittimo esercizio della “critica”: tale esimente, infatti, postula (come riportato, del resto, nella sentenza impugnata) anche “la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti” e “la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti” (v. Cass. 2357/2018), quali requisiti nella specie mancanti”.
La Corte d’Appello precisa anche che “Diversamente da quest’ultima, pertanto, si deve ritenere che l’articolo (di Puxeddu/Anapa, ndr), pur se funzionale all’interpretazione degli avvenimenti, offre una rappresentazione parziale ed inveritiera degli avvenimenti stessi: manca la “verità della notizia”.
Per effetto della decisione, ANAPA e Giovanni Puxeddu sono condannati a risarcire SNA con la somma di € 16.500,00 oltre accessori ed a pagare le spese legali sostenute dal Sindacato nei due gradi di giudizio.