N. 18 del 28 maggio 2024

Accordo integrativo e Accordo dati Assicurazioni Generali

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Con una lettera indirizzata agli agenti mandatari delle compagnie Generali, a firma del presidente SNA Claudio Demozzi, il Sindacato ha posto in evidenza alcune criticità contenute nell’accordo integrativo e nell’accordo dati sottoscritti dai Gruppi Agenti della galassia del Leone, ad eccezione di uno soltanto.

Secondo SNA gli accordi contengono “una nutrita serie di disposizioni, annesse e connesse, alcune delle quali ritenute potenzialmente gravemente lesive degli interessi degli Agenti di assicurazione professionisti”.

Invitando i lettori a prendere visione del documento SNA in allegato, per approfondire i dettagli, ci limitiamo a riportare uno degli esempi forniti dal Sindacato. Si tratta della confusione dei ruoli di produttore, distributore e intermediario e delle relative attribuzioni e responsabilità in tema di applicazione dell’art. 119/ter comma 3 del CAP (Raccomandazione personalizzata), cosa che potrebbe generare, per l’agente, problematiche di compliance, in quanto non correttamente evidenziata nell’allegato 4 standardizzato, predisposto dalla compagnia ad uso dell’intermediario.

“L’aspetto rilevante della questione in esempio – spiega la lettera del Sindacato – è che l’attività consulenziale, riservata per definizione all’Intermediario/Agente, viene dichiaratamente attribuita alla Compagnia e ciò secondo uno schema/modello distributivo che è oggetto di contestazione, anche in linea di principio, da parte del Sindacato, in quanto potenzialmente lesivo degli interessi della Categoria e suscettibile di ridimensionare il ruolo e la centralità distributiva degli Agenti”.

“La legittimità di tale modalità distributiva – prosegue la lettera – è altresì oggetto di valutazione, da parte delle Autorità preposte, proprio in questi giorni”.

L’applicazione di questo modello potrebbe dunque pregiudicare o ostacolare la libertà degli agenti di operare tramite collaborazioni orizzontali o lavorare in plurimandato.

Spiega la lettera: “Ove un Agente monomandatario Generali, per esempio, sottoscrivesse un accordo di collaborazione orizzontale (A+A) con altro Agente monomandatario (es: Unipol), l’intermediario proponente (agente Generali) dovrà valutare, in caso di raccomandazione personalizzata, i prodotti Unipol e Generali confacenti alle esigenze comunicate dal Cliente. Se, in base all’esito della consulenza, l’intermediario suggerisse il prodotto Generali, dovrebbe elaborare, in sostituzione del documento titolato “raccomandazione personalizzata”, generato unitamente alla polizza, una distinta ed autonoma relazione di consulenza, indicante anche la valutazione del contratto Unipol. La modulistica prodotta dal sistema Generali sarebbe cioè inadeguata e violerebbe la normativa vigente”.

La questione è complessa e meritevole di approfondimento nell’interesse di ciascun agente coinvolto nell’applicazione di detti accordi. SNA invita caldamente a valutare attentamente quanto proposto dalla compagnia, prima di decidere se sottoscriverlo, meglio se con l’assistenza dello stesso Sindacato o di un legale di fiducia.

 

“Pur rispettando la Tua piena libertà di accettare, o meno, la documentazione contrattuale e le relative clausole, anche limitative, in essa contenute – conclude la lettera – Ti confermiamo la disponibilità del Sindacato ad assisterTi per ogni chiarimento e la nostra volontà di proseguire nelle azioni di contrasto alla diffusione di politiche aziendali che compromettano, o rischino di compromettere, l’autonomia professionale ed il futuro degli Agenti di assicurazione”.